Normativa sui coltelli, quali sono coltelli legali? Quali no, è possibile acquistarli e detenerli senza porto d’armi?

Al fine di fare chiarezza sulla disciplina normativa che regola l’argomento, ebbene fin da ora sottolineare, che solo determinate categorie di coltelli, sono considerare dal nostro ordinamento armi bianche e cioè strumenti la cui destinazione naturale è l’offesa della persona.

Possiamo in tal senso individuare due principali categorie di coltelli che vengono fatte rientrare nella definizione di armi proprie, e cioè i coltelli a doppia lama (o doppio filo) e quindi, quei coltelli affilati da entrambi i lati e che generalmente si presentano con una punta acuta tipo stiletto, pugnali, baionette e simili, e i coltelli a scatto, detti a anche coltelli a molletta, questi sono da considerare armi bianche, anche se presentano l’affilatura da un solo lato.

Queste categorie di coltelli, la cui destinazione naturale è l’offesa della persona, non sono oggetto di libera vendita, e il porto è vietato senza specifica autorizzazione delle autorità competenti.

Si precisa che nessuna di queste categorie di coltelli è presente su Knife Park, né è acquistabile o ordinabile su richiesta.

Sono infatti da considerarsi coltelli legali, o meglio coltelli per i quali è consentito il porto fuori dalla propria abitazione se c’è giustificato motivo, quei coltelli la cui destinazione naturale, non è l’offesa della persona.

Non sono da considerarsi armi infatti gli strumenti da punta e da taglio, che pur potendo occasionalmente servire all’offesa della persona, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro o quelli destinati all’uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale o similare.

Questi coltelli dunque, sono da ritenersi utensili da taglio e punta e sono oggetto di libera vendita e detenzione se si è in possesso della maggiore età. Possono pertanto essere portati fuori dalla propria abitazione a condizione che vi sia un giustificato motivo, ciò a prescindere dalle dimensioni della lama.

Riferimenti normativi

Artt. 585, 697, 699, 704 c.p. 
Art. 42 TULPS e artt. 45 e 80 Reg. TULPS 
Art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110